Dal 30 settembre 2026 cambia la regola sull’esibizione delle prove nelle cause per danni da intelligenza artificiale. Il giudice civile non «può ordinare»: ordina, quando chi agisce rende verosimile la domanda. Lo prevede l’art. 17 del d.lgs. 160/2026.
Per chi usa un sistema di IA, ente pubblico o impresa, la DPIA può così diventare una prova. Il campo sulla sorveglianza umana va scritto per reggere la lettura di un giudice, non solo quella di un’autorità di controllo.
Il Capo II del d.lgs. 160/2026
Il d.lgs. 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato nella GU n. 214 del 15 settembre 2026, è in vigore dal 30 settembre 2026. Attua la delega dell’art. 24 della l. 132/2025 su tre materie: l’uso dell’IA nelle attività di polizia, i reati legati ai sistemi di IA e gli strumenti processuali per il risarcimento dei danni.
Gli strumenti processuali stanno negli artt. 16-20 e hanno due ambiti diversi. È la distinzione da cui dipende tutto il resto.
| Norma | Quando si applica | Contenuto |
|---|---|---|
| Art. 17 | Ogni azione di risarcimento, contrattuale o extracontrattuale, per danno cagionato nell’utilizzo di un sistema di IA (art. 16, c. 1) | Accesso alle prove |
| Artt. 18 e 19 | Solo quando il danno deriva dalla violazione di obblighi del reg. (UE) 2024/1689 (art. 16, c. 2) | Presunzione del nesso causale; irrilevanza della sola conformità |
| Art. 20 | Azioni dell’art. 16 | Azione diretta contro l’assicuratore |
Restano ferme le tutele dell’art. 82 GDPR e della normativa di recepimento della direttiva (UE) 2024/2853 sui prodotti difettosi (art. 16, c. 3). La nozione di sistema di IA è quella dell’art. 3, punto 1, dell’AI Act (art. 11): è il primo filtro, perché non ogni software automatizzato lo è.
Esibizione: da «può ordinare» a «ordina»
L’art. 17 non crea l’esibizione delle prove, che l’art. 210 c.p.c. già prevede. Ne cambia il verbo, il presupposto e le conseguenze del rifiuto.
| Art. 210 c.p.c. | Art. 17 d.lgs. 160/2026 | |
|---|---|---|
| Verbo | Il giudice «può ordinare» | Il giudice «ordina» |
| Presupposto | Acquisizione ritenuta necessaria al processo | Domanda resa verosimile, anche sul collegamento tra l’output del sistema e il danno |
| Oggetto | Un documento o altra cosa | Elementi di prova specificamente pertinenti al funzionamento del sistema |
| Parte inadempiente | Da 500 a 3.000 euro e argomenti di prova | Argomenti di prova; per la documentazione del c. 2, fatti ammessi |
| Terzo inadempiente | Da 250 a 1.500 euro | Da 1.500 a 10.000 euro |
| Segreti commerciali | I limiti dell’art. 118 c.p.c., richiamati dall’art. 210 | Ordine limitato e misure di tutela (cc. 3 e 4) |
Il comma 2 elenca ciò che rientra tra le prove: i registri dell’art. 12 AI Act, la documentazione del sistema di gestione dei rischi (art. 9), le informazioni pertinenti della documentazione tecnica (art. 11) e i parametri e le modalità di supervisione umana (art. 14). Per questa documentazione, se la parte non adempie senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, ritiene ammessi i fatti allegati dal danneggiato.
L’ordine è limitato a quanto necessario e proporzionato alla domanda. Il segreto commerciale non lo esclude: il giudice ne tiene conto e adotta misure di tutela, con rinvio all’art. 121-ter del codice della proprietà industriale.
Conta soprattutto il destinatario. L’ordine può colpire la controparte o il terzo che dispone della prova: chi usa il sistema può riceverlo anche quando la causa è contro il fornitore.
La DPIA rientra nell’art. 17? La lettura e l’obiezione
Per come lo leggo, sì, almeno per la parte che descrive la sorveglianza umana. La questione però è aperta, e conviene vedere entrambi i lati.
Tre argomenti vanno in quella direzione:
- L’elenco è esemplificativo. Il comma 2 dice che «tra» gli elementi di prova del comma 1 «rientrano» quelli elencati: non li esaurisce.
- La sorveglianza umana coinvolge il deployer. L’art. 14, par. 3, lett. b), dell’AI Act comprende le misure che il fornitore individua perché le attui il deployer. Chi sorveglia, con quali poteri e con quali strumenti riguarda il funzionamento del sistema in uso.
- L’AI Act collega già le due cose. L’art. 26, par. 9, chiede al deployer di usare le informazioni del fornitore per la valutazione d’impatto dell’art. 35 GDPR.
L’obiezione seria è l’omogeneità dell’elenco. Registri, gestione dei rischi, documentazione tecnica e parametri di supervisione sono documentazione tecnica del sistema; la DPIA è un documento di protezione dei dati. Un giudice potrebbe leggere il comma 1 alla luce di quell’elenco.
Se lo fa, la DPIA resta ordinabile con l’art. 210 c.p.c.: si torna al «può ordinare».
I registri: dove il deployer rischia l’ammissione dei fatti
Per chi usa un sistema ad alto rischio, il documento più esposto non è la DPIA: sono i registri. La lettera a) del comma 2 elenca i log dell’art. 12 AI Act, e per quella documentazione il rifiuto ingiustificato della parte può portare, valutato ogni altro elemento, all’ammissione dei fatti allegati.
L’art. 26, par. 6, dell’AI Act obbliga il deployer a conservare i log generati automaticamente, nella misura in cui sono sotto il suo controllo, per almeno sei mesi. Si applica dal 2 dicembre 2027 ai sistemi dell’Allegato III, ma l’organizzazione va costruita prima.
Per un deployer convenuto, sapere dove sono i log, per quanto si conservano e chi può estrarli conta quanto la DPIA.
La presunzione del nesso causale e il calendario dell’AI Act
L’esibizione vale da subito; la presunzione dell’art. 18 dipende dalle date dell’AI Act. Quando il danno deriva dalla violazione di obblighi del reg. (UE) 2024/1689, il nesso di causalità tra violazione e danno è presunto, salvo prova contraria.
La formula è circolare: il danno deve «derivare» dalla violazione perché il nesso sia presunto. Il convenuto sosterrà che quella derivazione va comunque provata, e la portata della norma la fisserà la giurisprudenza.
L’art. 19 chiude la difesa più comoda. La conformità del sistema all’AI Act, anche se certificata, non esclude di per sé la responsabilità del convenuto.
Il reg. (UE) 2026/1744, l’Omnibus digitale sull’IA, è in vigore dal 27 luglio 2026 e ha spostato le date degli obblighi sull’alto rischio.
| Data | Che cosa si applica | A chi |
|---|---|---|
| 30 settembre 2026 | Artt. 16-20 d.lgs. 160/2026 | Tutti |
| 2 dicembre 2027 | Capo III, sezioni 1-3 AI Act: classificazione, requisiti, obblighi di fornitori e deployer | Sistemi ad alto rischio dell’Allegato III |
| 2 agosto 2028 | Capo III, sezioni 1-3 AI Act | Sistemi ad alto rischio dell’Allegato I |
| 2 agosto 2030 | Termine ultimo di adeguamento | Sistemi ad alto rischio destinati ad autorità pubbliche, già sul mercato o in servizio prima dell’applicazione del Capo III |
Per gli altri sistemi già sul mercato o in servizio prima di quelle date, gli obblighi sull’alto rischio scattano solo con modifiche significative del progetto (art. 111, par. 2). Per un deployer, quindi, la presunzione collegata all’art. 26 non opera prima del 2 dicembre 2027, e per i sistemi già in uso può arrivare molto dopo.
Che cosa vale già oggi
Due obblighi sulla persona che usa il sistema sono già applicabili. Uno vale per tutti, l’altro solo per le pubbliche amministrazioni.
Art. 4 AI Act, per tutti. Nel testo riscritto dall’Omnibus, fornitori e deployer adottano misure a sostegno dell’alfabetizzazione in materia di IA del personale e di chi usa i sistemi per loro conto. Non devono garantire un livello specifico, ma devono tenere conto di conoscenze tecniche, esperienza, formazione e contesto d’uso. È un obbligo del regolamento: in astratto, la sua violazione rientra nell’ambito dell’art. 18.
Art. 14 l. 132/2025, per le PA. L’IA opera in funzione strumentale e di supporto all’attività provvedimentale, e la persona resta l’unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti. La PA assicura la conoscibilità del funzionamento e la tracciabilità dell’uso, e adotta misure tecniche, organizzative e formative. È una norma nazionale: non attiva la presunzione dell’art. 18, ma può diventare il metro con cui si valuta la diligenza dell’ente.
Il profilo penale
Il d.lgs. 160/2026 introduce l’art. 437-bis c.p., che punisce anche chi omette misure di sorveglianza umana. Per le società il rischio passa anche per la 231; per gli enti pubblici territoriali no.
La norma ha quattro commi:
- Chi omette le misure tecniche di sicurezza previste per progettazione, addestramento, produzione e immissione sul mercato di sistemi ad alto rischio, o omette misure di sorveglianza umana, è punito con la reclusione da uno a cinque anni se ne deriva pericolo per la vita o l’incolumità pubblica o individuale. Da due a otto anni se il pericolo riguarda la sicurezza dello Stato.
- Chi, fuori dai casi del primo comma, altera sistemi ad alto rischio è punito con la reclusione da due a sei anni se ne deriva pericolo per la vita o l’incolumità, da tre a dieci per la sicurezza dello Stato.
- Se i fatti del primo comma sono commessi per colpa grave, la pena è ridotta.
- L’utilizzatore professionale di sistemi ad alto rischio che omette intenzionalmente misure di sorveglianza umana è punito con le pene del primo comma, se ne deriva il relativo pericolo.
La delega chiedeva un pericolo «concreto»; il testo non ripete l’aggettivo. Restano aperte due questioni. La prima: se il primo comma, punibile anche per colpa grave, raggiunga chi usa il sistema, o se per l’utilizzatore valga solo il quarto, che richiede il dolo. A mio avviso la lettura sistematica spinge verso la seconda. La seconda questione è temporale: la qualifica di alto rischio poggia sulle regole di classificazione dell’AI Act, applicabili dal 2 dicembre 2027.
Per le persone giuridiche, il nuovo art. 25-vicies del d.lgs. 231/2001 prevede per il 437-bis una sanzione da seicento a mille quote e le sanzioni interdittive dell’art. 9, c. 2, lett. b)-e). Il d.lgs. 231/2001 non si applica però allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici e agli enti con funzioni di rilievo costituzionale (art. 1, c. 3).
Assicurazione e foro del consumatore
Il Capo II dà al danneggiato altri due strumenti che chi usa l’IA deve mettere in conto: l’azione diretta contro l’assicuratore e il foro del consumatore.
Art. 20, azione diretta. Prima della causa, il danneggiato può chiedere a chi ritiene responsabile se ha una copertura di responsabilità civile per quel danno. La risposta va data entro trenta giorni, con gli estremi del contratto e il nome dell’assicuratore; se manca o è incompleta, il giudice può trarne argomenti di prova. Il danneggiato ha poi azione diretta contro l’assicuratore nei limiti del massimale, con il responsabile come litisconsorte necessario.
Art. 16, c. 4, foro del consumatore. Quando il danneggiato è una persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, è competente anche il giudice del luogo di residenza o domicilio.
Come riscrivere il campo sulla sorveglianza umana
La formula «sorveglianza garantita dal personale incaricato» non risponde a nessuna delle domande che il giudice farà. Quelle domande sono già scritte nell’AI Act, e la DPIA dovrebbe rispondere a ciascuna.
| Domanda | Che cosa scrivere | Fonte |
|---|---|---|
| Chi sorveglia | Il ruolo o la funzione, non «il personale»; l’atto con cui è designato | Art. 26, par. 2 |
| Con quali poteri | Il potere di non usare il sistema, ignorare, annullare o ribaltare l’output, interrompere il sistema; sospenderne l’uso e avvisare il fornitore se presenta un rischio | Art. 14, par. 4, lett. d) ed e); art. 26, par. 5 |
| Con quale formazione | Che cosa sa dei limiti del sistema e del rischio di affidarsi troppo all’output; come è stata erogata e verificata | Art. 14, par. 4, lett. a) e b); art. 26, par. 2; art. 4 |
| Con quale sostegno | A chi si rivolge quando qualcosa non torna, con quali tempi, con quale canale verso il fornitore | Art. 26, par. 2 |
| Con quali tracce | Dove sono i log, per quanto si conservano, chi può estrarli | Art. 12; art. 26, par. 6 |
I poteri dell’art. 14 vanno garantiti ove opportuno e proporzionato: la DPIA dovrebbe dire quali si applicano a quel sistema e perché. Per una PA, lo stesso campo documenta anche l’art. 14 della l. 132/2025: chi resta responsabile del provvedimento.
Una DPIA scritta così serve anche dopo. Per i deployer tenuti alla valutazione d’impatto sui diritti fondamentali, l’art. 27, par. 4, riscritto dall’Omnibus, consente di rinviare alle sezioni pertinenti della DPIA o di incorporarne parti.
Che cosa fare adesso
Sette verifiche, in quest’ordine, per chi usa sistemi di IA:
- Censire i sistemi in uso e verificare se sono sistemi di IA ai sensi dell’art. 3, punto 1, dell’AI Act e se ricadono nell’Allegato III.
- Aprire la DPIA di ciascun sistema e rileggere il campo sulla sorveglianza umana con le domande della tabella.
- Individuare dove sono i log, per quanto si conservano e chi può estrarli.
- Chiedere al fornitore quali misure di sorveglianza ha individuato perché le attui il deployer.
- Documentare le misure di alfabetizzazione adottate ai sensi dell’art. 4 e, per le PA, le misure dell’art. 14 della l. 132/2025.
- Verificare la polizza di responsabilità civile e preparare la risposta entro trenta giorni prevista dall’art. 20.
- Per le società: aggiornare il Modello 231 al nuovo reato presupposto dell’art. 25-vicies.
Nessuna di queste verifiche dipende dal 2027.
Dottor Ivano Pecis – DPO & CEO I&P Partners Srl
Riferimenti normativi
- D.lgs. 9 settembre 2026, n. 160, artt. 11, 12, 15 e 16-20 (GU n. 214 del 15 settembre 2026)
- Reg. (UE) 2024/1689 (AI Act), artt. 3, 4, 12, 14, 26, 27, 111 e 113
- Reg. (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull’IA), art. 1, punti 5, 13, 39 e 40
- L. 23 settembre 2025, n. 132, artt. 14 e 24
- Codice di procedura civile, artt. 116, 118 e 210
- D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, artt. 1 e 25-vicies
- Reg. (UE) 2016/679, artt. 35 e 82
- Direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi

