Dott.ssa Priscilla Pellini
| RISPOSTA DIRETTA Entro il 29 ottobre 2026 chi inserisce tracking pixel nelle email deve aver adeguato informativa, consenso e revoca alle Linee guida del Garante privacy. Il consenso è la regola quando il pixel misura l’apertura del singolo destinatario. Le eccezioni sono poche e condizionate; l’informativa, invece, è dovuta sempre. |
In breve
- Le Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali sono il Provvedimento n. 284 del 17 aprile 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 98 del 29 aprile 2026. Il termine di sei mesi scade il 29 ottobre 2026.
- Il consenso serve quando il pixel misura l’apertura del singolo destinatario.
- Statistiche, deliverability e antispam ne sono esenti solo con dati anonimizzati che escludono misurazioni personalizzate.
- L’informativa è sempre dovuta; la revoca deve poter essere granulare e ogni scelta va registrata.
- Per le liste esistenti non serve un nuovo consenso: informativa al primo invio utile e meccanismo di revoca.
Cosa sono i tracking pixel e perché il Garante è intervenuto
Un tracking pixel è un’immagine minuscola, di norma invisibile, che il messaggio richiama da un server remoto quando viene aperto. Il richiamo segnala al mittente che l’email è stata aperta e quando, e trasmette dati come l’indirizzo IP e un identificativo del destinatario.
Il Garante ha escluso che i pixel «attengano, in via immediata e diretta, all’aspetto contenutistico dei messaggi»: non leggono il testo, ne monitorano l’apertura. Li ha ricondotti all’accesso al terminale disciplinato dall’art. 122 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003), con il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) come cornice. Il senso dell’intervento sta qui: il pixel smette di essere un’impostazione della piattaforma di invio e diventa un trattamento con regole proprie su consenso, informativa e revoca.
A chi si applicano le Linee guida
A soggetti pubblici e privati, e a una catena di attori. Il paragrafo 3 delle Linee guida elenca mittente, fornitore del servizio di invio, chi noleggia le liste e cura l’invio, fornitore della tecnologia di tracciamento, content creator e destinatario. Il dispositivo si rivolge anche ai provider di posta elettronica, ai gestori di piattaforme per l’inoltro massivo e a ogni altro soggetto che faccia uso di tracking pixel.
Per chi invia la conseguenza è pratica: la conformità dichiarata dalla piattaforma non basta. Chi decide di usare il pixel, e per quale scopo, deve poterlo dimostrare con documenti propri.
Quando serve il consenso e quando no
Il consenso è la regola. Serve, scrivono le Linee guida, «ogniqualvolta la misurazione individuale e l’analisi del tasso di apertura delle e-mail» sono usate per valutare e migliorare le campagne promozionali. Le deroghe sono indicate a titolo di esempio e ciascuna regge solo a una condizione (una sintesi è nella pagina tematica del Garante).
| Finalità del pixel | Consenso | Condizione |
| Misurazione individuale dell’apertura, ad esempio per valutare e migliorare le campagne promozionali | Sì | È la regola generale |
| Statistiche aggregate, deliverability, antispam | No | Solo con tecniche di anonimizzazione che non consentono misurazioni personalizzate |
| Sicurezza, nell’ambito dei processi di autenticazione | No | Il pixel è parte del processo di autenticazione |
| Comunicazioni istituzionali o di servizio | No | Obbligo giuridico di inoltro e rilevanza dell’effettiva presa di conoscenza del destinatario |
In tutti e quattro i casi l’informativa resta dovuta: la deroga riguarda il consenso, non la trasparenza.
Un’obiezione prevedibile riguarda le statistiche: se il cruscotto della piattaforma mostra solo tassi aggregati, il pixel sarebbe statistico e il consenso superfluo. Il testo dice il contrario. La deroga richiede «tecniche di anonimizzazione delle informazioni, in modo da non consentire misurazioni personalizzate»: conta come il dato viene raccolto, non come viene presentato. Se la piattaforma registra l’apertura di ciascun destinatario e poi somma, la misurazione individuale è già avvenuta.
Tracking pixel: la checklist in 8 passi entro il 29 ottobre
1. Mappare gli invii e gli strumenti usati
Elencare ogni flusso (newsletter, campagne promozionali, messaggi transazionali, comunicazioni di servizio), la piattaforma che lo gestisce e lo stato del tracciamento delle aperture. Il primo dato da cercare è se sia attivo per impostazione predefinita: chi invia può non averlo mai scelto.
2. Qualificare la finalità di ogni flusso
Per ogni flusso, una finalità del pixel: misurazione individuale, statistica anonimizzata, sicurezza dell’autenticazione, comunicazione dovuta. È la qualificazione a decidere se serve il consenso; un flusso con due finalità segue la più esigente.
3. Definire i ruoli con la piattaforma di invio
Il contratto deve dire chi attiva il pixel, chi lo configura, dove finiscono i dati di apertura e se la piattaforma li riutilizza. Se li riutilizza per scopi propri, ne risponde in proprio.
4. Aggiornare l’informativa
Va resa prima del trattamento, «qualunque sia lo scopo della comunicazione o la tipologia del soggetto mittente». Deve dire che il messaggio contiene un pixel, a cosa serve e come rifiutarlo. Per i trattamenti in corso, con il primo messaggio utile o al primo momento di discontinuità.
5. Raccogliere il consenso dove serve
Il consenso va chiesto per i flussi di misurazione individuale. Per le liste esistenti le Linee guida non impongono una nuova raccolta: chiedono l’informativa al primo invio utile e un meccanismo di revoca anche granulare, reso noto agli utenti. È un «regime transitorio, applicabile esclusivamente ai trattamenti già in corso», relativo alle email commerciali.
6. Offrire una revoca granulare
La revoca deve poter riguardare anche il solo tracciamento, e chi rifiuta il pixel non deve subire, per questa sola ragione, «alcuna limitazione». Il modo più diretto per rendere noto il meccanismo è un comando raggiungibile da ogni messaggio.
7. Registrare le scelte degli interessati
Le Linee guida chiedono che «tutte le scelte dell’interessato siano debitamente registrate dal titolare»: data, canale, versione dell’informativa, consenso o rifiuto, revoche. È il documento che dimostra la base giuridica di ogni apertura tracciata.
8. Configurare gli strumenti secondo privacy by design
Dall’art. 25 del GDPR, richiamato dal provvedimento, discende una regola semplice: pixel spento nei flussi senza consenso. Le Linee guida suggeriscono anche, senza imporlo, un identificativo «inintelligibile e non sequenziale» per destinatario, con la corrispondenza conservata in un livello interno e separato della piattaforma.
Comunicazioni istituzionali e di servizio: cosa vale per gli enti pubblici
La deroga riguarda i «messaggi istituzionali o di servizio che il titolare ha l’obbligo giuridico di inoltrare» e per i quali rileva l’effettiva presa di conoscenza del destinatario. Tra gli esempi il Garante richiama le attività istituzionali di un soggetto pubblico e le «campagne istituzionali informative». La newsletter degli enti non è nominata.
La lettura dello studio è che la deroga sia funzionale, non soggettiva: non scatta perché il mittente è un Comune o un’azienda sanitaria, ma quando ricorrono entrambe le condizioni. Un avviso che l’ente deve per legge far pervenire, e di cui serve sapere che è stato letto, può usare il pixel senza consenso. La newsletter su eventi e iniziative, inviata per scelta, di regola non soddisfa la prima condizione.
Questa lettura ha un limite. Il Garante non l’ha esplicitata, e l’esempio delle campagne istituzionali informative si presta a un’interpretazione più larga, che includerebbe proprio la newsletter. Regge perché l’esempio sta dentro una frase che pone due condizioni, e un esempio non le cancella. L’ente che invoca la deroga deve poter indicare la norma che lo obbliga all’invio e il motivo per cui gli serve sapere che il messaggio è stato aperto: una valutazione flusso per flusso, scritta, con il parere del DPO/RPD. L’informativa resta dovuta.
Cosa succede dopo il 29 ottobre
Il periodo di adeguamento si chiude. La Newsletter del Garante n. 553 dell’8 ottobre 2026 colloca le verifiche sui tracking pixel tra le attività ispettive del secondo semestre 2026: tra la scadenza e la fine dell’anno restano due mesi.
Alla verifica servono, nell’ordine della checklist: mappa dei flussi, qualificazione delle finalità, accordi con la piattaforma, versioni dell’informativa, registro di consensi e revoche, configurazione degli strumenti. Prodotti prima, questi documenti descrivono una scelta. Prodotti dopo una richiesta del Garante, la ricostruiscono. È la differenza tra un adeguamento GDPR e una difesa.
Domande frequenti
I tracking pixel nelle email sono vietati?
No. Richiedono sempre un’informativa preventiva e il consenso quando misurano l’apertura del singolo destinatario. Senza consenso solo nelle deroghe: statistiche anonimizzate, sicurezza dell’autenticazione, comunicazioni che il titolare deve inviare per obbligo giuridico.
Serve il consenso per le statistiche di apertura di una newsletter?
Dipende da come sono prodotte. Se la piattaforma registra le aperture per destinatario, sì, anche se il report mostra solo totali. Si può farne a meno solo con tecniche di anonimizzazione che non consentono misurazioni personalizzate.
Il consenso alla newsletter copre anche i tracking pixel?
Non per il solo fatto dell’iscrizione: il destinatario deve sapere che il messaggio contiene un pixel e a cosa serve. Le Linee guida ammettono in linea di principio un consenso unico, ma la revoca deve poter essere granulare e chi rinuncia al tracciamento non perde il servizio.
La newsletter di un Comune rientra nelle comunicazioni istituzionali?
Non automaticamente. La deroga richiede l’obbligo giuridico di inoltro e la rilevanza della presa di conoscenza; la natura pubblica del mittente non basta. È una lettura dello studio: il testo non nomina la newsletter degli enti e cita tra gli esempi le campagne istituzionali informative.
Cosa deve poter fare chi revoca il consenso?
Revocare anche solo il tracciamento, continuare a ricevere le comunicazioni senza limitazioni per questa sola ragione e trovare la propria scelta registrata dal titolare.
Chi risponde del tracciamento: il mittente o la piattaforma di invio?
Anzitutto il mittente, che decide di usare il pixel e per quale finalità. La piattaforma ne risponde a sua volta se riutilizza i dati per scopi propri. Le Linee guida si rivolgono anche ai provider di posta e ai gestori di piattaforme per l’inoltro massivo.
Dott.ssa Priscilla Pellini
DPO e Consulente Privacy – Sede di Milano

