Telecamere negli spogliatoi: perché la finalità antifurto non rende lecita l’installazione

Risposta diretta

Con il provvedimento n. 619 del 3 settembre 2026 il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato per 8.000 euro l’azienda che gestisce gli impianti sportivi del Comune di Trento per telecamere installate negli spogliatoi di una piscina. La finalità antifurto è legittima; l’inquadratura di uno spogliatoio resta sproporzionata anche quando esclude cabine, docce e servizi.

TL;DR

  • Provvedimento n. 619 del 3 settembre 2026, doc. web n. 10294255: sanzione di 8.000 euro ad ASIS, Azienda speciale per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento.
  • Le telecamere, attive dal 2007, riprendevano l’area degli armadietti della piscina del centro sportivo Trento Nord a Gardolo.
  • La finalità dichiarata — prevenire e ricostruire furti di portafogli e telefoni — è stata riconosciuta legittima, ma non sufficiente.
  • Il cartello all’ingresso della struttura non consentiva di capire quali aree fossero riprese.
  • L’informativa specifica ai lavoratori è stata fornita solo nel giugno 2026: il periodo precedente resta scoperto.

Cosa ha deciso il Garante e su quali presupposti

L’Autorità è intervenuta dopo segnalazioni e notizie di stampa. Nell’istruttoria è emerso che le riprese non comprendevano cabine, docce e servizi igienici, ma interessavano l’area in cui gli utenti si cambiano e ripongono gli effetti personali. Il Garante ha ritenuto che l’aspettativa di riservatezza in uno spogliatoio resti elevata a prescindere dalla direzione esatta dell’obiettivo, e che la protezione del patrimonio — esigenza in sé legittima — non giustifichi quella collocazione.

Nel corso del procedimento l’azienda ha disattivato e rimosso le telecamere, aggiornato cartellonistica e informative e ridotto i tempi di conservazione. La collaborazione e l’assenza di precedenti hanno pesato sulla contenuta entità della sanzione.

Perché avere una finalità legittima non basta per installare una telecamera

Perché la liceità della finalità è il primo dei test, non l’unico. Dopo viene la necessità — quel risultato è ottenibile con mezzi meno invasivi? — e poi la proporzionalità tra il sacrificio imposto agli interessati e l’interesse perseguito.

Nel caso degli armadietti, la domanda che l’organizzazione avrebbe dovuto porsi prima dell’installazione è banale e decisiva: esiste un’alternativa che riduce il furto senza riprendere persone che si stanno spogliando? Armadietti con serratura a codice, custodia dei valori alla reception, presidio del personale, accesso controllato allo spogliatoio. Sono misure ordinarie, e la loro esistenza è ciò che rende la telecamera sproporzionata — non l’inquadratura in sé.

L’obiezione va riconosciuta: i furti negli spogliatoi esistono, colpiscono utenti reali e il gestore che non fa nulla risponde di altro. È vero. Ma la risposta non è rinunciare alla sicurezza: è documentare di aver valutato le alternative e di aver scelto la meno invasiva fra quelle efficaci. Un gestore che avesse quella valutazione agli atti sarebbe stato in una posizione diversa, anche a parità di impianto.

Cosa deve contenere un’informativa sulla videosorveglianza?

Il provvedimento tocca un punto che riguarda chiunque gestisca un impianto aperto al pubblico. Un cartello collocato soltanto all’ingresso della struttura non permette di capire quali specifiche aree siano sorvegliate. L’informativa deve consentire a una persona di riconoscere la zona ripresa prima di entrarvi, e di raggiungere le informazioni complete previste dall’art. 13 GDPR.

Tradotto: la segnaletica va collocata al varco di ciascuna area ripresa, non all’ingresso del complesso. E dove la presenza di telecamere non è prevedibile — e in uno spogliatoio non lo è — l’onere informativo è più stringente, non meno.

Sul fronte lavoratori il provvedimento richiama l’art. 88 GDPR e l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori: un impianto che riprende aree frequentate dal personale entra nella disciplina del controllo a distanza, e l’informativa ai dipendenti è un adempimento autonomo rispetto a quella per gli utenti.

Il parco telecamere ereditato: la variabile che decide

C’è un elemento che dovrebbe far alzare lo sguardo a chi gestisce impianti pubblici o partecipati: le telecamere contestate erano attive dal 2007. Undici anni prima del GDPR, e diciannove prima del provvedimento.

Questa è la situazione reale di una quantità rilevante di enti: impianti installati sotto un quadro normativo precedente, mai ricensiti, che nessuno ha ragione di guardare finché non arriva una segnalazione. La ricognizione del parco esistente — quante telecamere, dove puntano, chi le ha autorizzate, con quale valutazione, con quale conservazione — è il lavoro meno gratificante e più difendibile che un ente possa mettere in agenda quest’anno.

Il punto che resta

Nessun cartello rende lecita una ripresa sproporzionata. E nessuna delle rimozioni fatte in corso di istruttoria vale quanto la valutazione che si sarebbe potuta fare prima, con lo stesso contenuto e un costo nullo.

Dott.ssa Francesca Bortoluzzi – Responsabile della Sede di Udine

DPO